Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria, riunitasi a Venezia in data 24 novembre 2013, a parziale modifica del precedente.

1. Costituzione

Si è costituito in seno alla Sezione di Venezia del Club Alpino Italiano un Gruppo Rocciatori denominato “GRANSI”.

2. Finalità

Scopo del Gruppo, nell’ambito delle finalità del C.A.I., è quello di promuovere, coordinare e perfezionare l’attività alpinistica e, in particolare, arrampicatoria. Collabora allo svolgimento dei corsi della Scuola Nazionale di Alpinismo, Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera “Sergio Nen” della Sezione, ne integra altresì l’attività promuovendo salite collettive ed individuali, svolge propaganda e cura la diffusione delle notizie relative all’attività del Gruppo a mezzo delle pubblicazioni ufficiali del CAI e della Stampa in generale.

3. Ammissione al gruppo

Spetta al giudizio insindacabile dell’Assemblea del Gruppo stesso. Sono ammessi i soci maggiorenni del C.A.I.

I criteri di ammissione sono i seguenti:

a) aver svolto significativa attività alpinistica con funzione di capocordata da almeno tre anni su itinerari di difficoltà complessiva uguale o superiore a “TD+”, anche in cordata con uno o più appartenenti al gruppo;

b) il terreno di attività è la montagna. Attività o prestazioni, anche di prim’ordine, di sola ‘falesia’, non saranno da considerarsi al fine dell’ammissione;

c) i candidati dovranno esser presentati da almeno due appartenenti al gruppo, documentando per iscritto l’attività alpinistica e dettagliando nei classici parametri: data, cima, via, compagno, ‘solo’;

d) i nuovi aderenti si impegneranno a frequentare il gruppo e rispettare il Regolamento.

4. Quota di adesione

Viene fissata dall’Assemblea; i rinnovi annuali devono esser fatti entro il primo quadrimestre dell’anno. Il mancato pagamento della quota per due anni consecutivi comporta il decadimento dal diritto di informazione circa le attività del Gruppo, pur permanendo lo stato di Aderente effettivo. La riacquisizione di detto diritto potrà avvenire in seguito a sanatoria della morosità.

5. Diritti dell'aderente al gruppo

Gli aderenti sono Soci del Gruppo a tutti gli effetti ed hanno i seguenti diritti:

a) partecipare alle Assemblee del Gruppo;

b) votare nelle Assembleesolo se in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso;

c) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate;

d) fregiarsi del distintivo.

6. Cessazione della qualità di Socio

Viene a cessare per:

a) dimissioni;

b) indegnità, ovvero quando il comportamento dell’Aderente possa nuocere in qualsiasi forma al buon andamento del Gruppo o alla sua immagine.

7. Attività

A tutte quelle manifestazioni che non rivestono particolare ed esclusivo carattere affine alle attività del Gruppo, possono essere ammessi, con parità di trattamento, tutti gli iscritti al CAI. Il Presidente del Gruppo, o per esso chi lo rappresenti, potrà escludere da determinate attività chi non sia ritenuto idoneo.

8. Convocazione di Assemblea

Deve essere convocata in seduta ordinaria e/o straordinaria dal Comitato di Presidenza, oppure su domanda sottoscritta da almeno 1/5 dei Soci. Alle Assemblee viene invitato il Presidente della Sezione che potrà, al caso, delegare un suo rappresentante.

9. Modalità della convocazione

L’ Assemblea viene convocata almeno dieci giorni prima del giorno fissato mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, inviato a tutti i Soci che ne hanno diritto.

10. Validità dell'Assemblea

L’ Assemblea è valida con la presenza di 1/3 dei Soci aventi diritto al voto. Per avere diritto al voto il Socio deve essere in regola con la quota associativa dell’anno in corso.

11. Elezione cariche direttive

Possono essere eletti a cariche direttive i Soci che abbiano compiuto i 21 anni di età. Il Presidente, per essere eletto, deve ottenere almeno il 75 % dei voti a favore dei presenti.

12. Composizione del Comitato di presidenza

Il Comitato di Presidenza è eletto dall’Assemblea ed è composto dal Presidente e da un minimo di quattro ad un massimo di sei membri.

Il Comitato di Presidenza, nella sua prima riunione dopo l’Assemblea, nomina nel suo seno, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

FUNZIONI: il Comitato di Presidenza dirige il Gruppo e ne promuove le iniziative; amministra il patrimonio, redige il rendiconto annuale, presenta annualmente la relazione morale ed economica all’ Assemblea; cura l’ esecuzione delle delibere assembleari, l’ osservanza del regolamento e le relazioni con la Presidenza della Sezione.

13. Durata delle cariche

Il Presidente ed i Membri durano in carica due anni e possono essere rieletti. Decadono dalla carica quei componenti che non siano intervenuti a due sedute consecutive senza giustificato motivo.

14. Convocazione del Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure in seguito a richiesta scritta di almeno tre Membri. Le delibere del Comitato devono essere prese a maggioranza e con almeno tre membri.

15. Poteri del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza del Gruppo a tutti gli effetti. Provvede all’ esecuzione delle delibere del Comitato di Presidenza, coadiuvato dal Segretario.

16. Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dal Gruppo rispondono, sia verso terzi che verso gli Aderenti e verso la Sezione rispettivamente, il patrimonio del Gruppo ed in solido le persone che hanno deliberato ed agito in nome del Gruppo stesso. Delle manifestazioni organizzate in nome e per conto del Gruppo, resteranno a carico ovvero a favore del Gruppo stesso, le eventuali passività o attività economiche.

17. Patrimonio

Il patrimonio del Gruppo è parte integrante del patrimonio della Sezione.

18. Scoglimento

Il Gruppo può sciogliersi per delibera dell’Assemblea dei Soci, in presenza del 75 % dei voti favorevoli allo scioglimento. Può inoltre, essere sciolto con delibera motivata del Consiglio Direttivo della Sezione di Venezia in presenza di gravi motivi. In caso di scioglimento le attività patrimoniali del Gruppo passano alla Sezione di Venezia del CAI la quale le amministra per due anni in vista di una possibile ricostituzione; trascorso tale periodo vengono da essa incamerate.

19. Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall’ Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto e con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

20. Situazioni non previste

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia nell’ordine: alle norme dello Statuto della Sezione di Venezia del CAI, del Regolamento Generale del CAI, dello Statuto del CAI.